Regione Emilia Romagna: CILA Superbonus 110%

L’allegata circolare a firma dell’assessore regionale Barbara Lori, unitamente al modulo di dichiarazione incluso, si configura quale chiarimento interpretativo delle aggiornate disposizioni circa l’iter autorizzativo da attuare per le opere edilizie per cui si abbia intenzione di accedere agli incentivi fiscali cd. SuperBonus Edilizio 110%, ai sensi del DL 34/2020 “Rilancio”.
In base infatti alla modifica introdotta con la pubblicazione in GU del DL 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, viene normato quale titolo edilizio da utilizzare per le istanze edilizie/urbanistiche la CILA, con la finalità di ovviare alla verifica e conseguente asseverazione di conformità allo stato legittimo dell’intero fabbricato, limitando l’analisi e la rispondenza alle SOLE opere oggetto di autorizzazione e conseguentemente di beneficio fiscale.
La circolare dettaglia, nelle more della approvazione e pubblicazione di un apposito modulo nazionale che ricalchi le specifiche dichiarazioni (e unicamente quelle) previste dal quadro normativo nazionale generale e da quello specifico per gli interventi incentivati tramite SuperBonus Edilizio 110%, quali quadri compilare e quali omettere dei moduli 1 e 2 della Regione Emilia-Romagna, integrando con la dichiarazione allegata a firma del titolare dell’intervento in questione la modulistica vigente. Si precisa e rammenta anche che, nella modulistica aggiornata regionale, è anche presente un link alla pagina web di LEPIDA in cui indicare i dati economici dell’intervento soggetto a beneficio fiscale. Si sottolinea altresì che l’iter autorizzativo mediante la cd. CILA-SuperBonus sia da utilizzarsi anche per le opere e gli interventi di cui all’art. 119 c. 4 del DL 34/2020 “Rilancio” ovvero quelli di natura strutturale e di messa insicurezza sismica, con la sola esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione.
Si considera infine che, come descritto nella novella della circolare, il titolo edilizio cd. CILA-SuperBonus è da utilizzarsi per gli interventi e le relative opere soggetti appunto alla applicazione del beneficio fiscale SuperBonus Edilizio 110%, MA UNICAMENTE PER QUESTI.
Nel caso in cui si configuri quindi la necessità di contemporaneo intervento che comporti opere assoggettate a Superbonus e opere non assoggettate a SuperBonus, si renderebbe ad oggi necessaria la predisposizione di un secondo procedimento parallelo relativo alle opere NON oggetto di beneficio fiscale (o anche di beneficio fiscale non-SuperBonus) strutturato secondo la abituale norma autorizzativa (CILA vs SCIA vs PDC) a seconda del tipo di intervento edilizio. Tale configurazione con sdoppiamento di pratica è tema molto discusso sia in ambito tecnico che in ambito Pubblica Amministrazione di conseguenza finchè non vi saranno aggiornamenti/modifiche in merito si raccomanda ai professionisti la massima attenzione nell’istruire in modo appropriato le varie attività, valutando il corretto iter e struttura del procedimento.
Sarà cura di questo Ordine seguire con la massima attenzione tale delicato passaggio ed informare tempestivamente gli iscritti.

CILA SUPERBONUS

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