Pareri congruità

Si precisano e si sottolineano i seguenti stralci normativi:

Il Decreto Legge n. 1 del 24/01/2012 convertito in Legge n. 27 del 24/03/2012:

  • l’art. 9, comma 1 esplicita che “sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico”
  • l’art 9, comma 4 specifica che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, meglio se per iscritto, al momento del conferimento dell’incarico stesso, nella forma di preventivo di massima, con il quale il professionista deve rendere noti al committente:
    a. Il grado di complessità dell’incarico
    b. Tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell’espletamento dell’incarico
    c. Gli estremi della polizza assicurativa

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

  • Stabilire il compenso in relazione all’importanza dell’opera
  • Indicare tutte le voci di costo per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti.

Si sottolinea inoltre che all’Art. 1, comma 6 del DM 20/Luglio 2012, n.140 è scritto: “l’assenza di preventivo di massima di cui all’art. 9 comma 4 del DL n. 1 del 24 /01/2012,…. costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”

Si raccomanda quindi agli iscritti di seguire gli orientamenti legislativi di cui sopra.

Linee guida e modulistica per la richiesta di parere di congruità

Linee guida sul funzionamento delle Commissioni Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali
Linee guida ER- aggiornamento 2021

Domanda di parere di congruità sui corrispettivi professionali (Mod. A)
MODULO A

Autocertificazione resa in mancanza di disciplinare d’incarico (Modulo B)
MODULO B – Autocertificazione