Circolare CNI 381 – competenze ingegneri iunior

Si riporta in allegato circolare 381/XVII sess. 2011 relativa alla revisione del parere 126 del 24 luglio 2009 – Consiglio Superiore Lavori Pubblici nella quale il gruppo di lavoro istituito per rispondere ad una richiesta di revisione del parere avanzata da alcuni consiglieri di ordini provinciale degli ingegneri iscritti alla sezione B si è espresso come segue:
il parere citato (126 del 24 luglio 2009) fa esclusivo riferimento alla progettazione strutturale di costruzioni ricadenti in zona sismica, escludendo che questa possa essere eseguita da ingeneri o architetti juniores.
Il gruppo di lavoro è stato incaricato di esprimersi circa l’argomento delle competenze professionali degli iscritti alla sezione B degli albi degli ingegneri e degli architetti (limitandosi a quelli appartenenti al settore delle costrizioni ed operanti in particolare in relazione alle opere ricadenti in zona sismica).
A questo proposito il gruppo di lavoro ha approfondito il concetto di “natura dell’opera quale elemento di diversificazione delle competenze” sulla cui definizione si erano già espressi il Ministero dell’università e il Mistero di Grazia e Giustizia, approfondendo i contenuti del DPR 328/2001.
In particolare, per quanto concerne gli ingegneri civili ambientali iunior e gli architetti iunior, le competenze nel settore sono le seguenti:
a) attività basate sulla applicazione delle scienze volte al concorso e collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo delle opere edilizie compreso le opere pubbliche
b) la progettazione, direzione lavori, vigilanza, contabilità e la liquidazione, relativi a costruzioni civili semplici e con l’uso di metodologie standardizzate
Nel primo caso rientrano nelle competenze professionali dei professionisti iunior tutti quegli apporti (di concorso o collaborazione), derivanti dall’applicazione delle conoscenze scientifiche, acquisite dal professionista stesso nel corso di studi seguito, alla realizzazione di attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di pertinenza degli iscritti alla sezione A, aventi ad oggetto gli ambiti definiti per ciascun settore “. (parere 126/09), compreso le opere pubbliche .
Nel secondo caso vengono esplicitate le attività che gli ingegneri o architetti juniores possono svolgere in maniera autonoma, ovvero attività relative a costruzioni civili semplici e con l’uso di metodologie standardizzate
Il parere del ministero della giustizia già aveva osservato che tra le costruzioni civili semplici non rientrano le opere pubbliche.
Per quanto concerne il discorso delle metodologie standardizzate, il gruppo di lavoro stabilisce che alle costruzioni da realizzare o realizzate ricadenti in zona sismica non è possibile l’applicazione di metodologie standardizzate, in quanto il progetto strutturale richiede al professionista che lo redige (Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14/01/2008) conoscenze, valutazioni, calcoli, che afferiscono ad un livello superiore a quello delle metodologie standardizzate. Ogni struttura, peraltro, è prototipo di se stessa, per concezione, caratteristiche, azioni e sito, tale cioè da comportare specifiche modellazioni (geologica, geotecnica, sismica, …), per morfologia dei luoghi, presenza di altre costruzioni ecc”.
Anche la sentenza del TAR della Calabria n° 1575/2009 REG.RIC. aveva già stabilità che “l’opera realizzata in zona sismica non è mai semplice e le metodologie da applicare, in ragione della complessità tecnica e normativa della progettazione, non possono mai considerarsi standardizzate”, cioè di routine, a dispetto del fatto che le soluzioni tecniche adottate possano essere consolidate all’esperienza”.
Alla luce di queste considerazioni il gruppo di lavoro ha pertanto concluso che il parere n° 126/09 non necessiti di revisione dal momento che non sono intervenute novità legislative sulla materia trattata e dal momento che appunto il parere fa esclusivo riferimento alla progettazione strutturale di costruzioni ricadenti in zona sismica, escludendo che questa possa essere eseguita da ingegneri o architetti iunior.

Circolare CNI n. 381 del 21 gennaio

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