Previdenza

INARCASSA

La previdenza Inarcassa
La riforma Monti Fornero del 2011 ha introdotto pesanti cambiamenti nel sistema previdenziale italiano. I cambiamenti hanno riguardato anche le Casse dei professionisti, compresa Inarcassa. Ogni Cassa ha dovuto adeguare il proprio statuto, pena pesanti interventi legislativi.
Il regolamento generale di previdenza 2013 è diventato la Bibbia per ogni iscritto a Inarcassa. Vediamo quali sono i punti salienti e le principali novità del regolamento.

Sistema di calcolo contributivo Dal 1° gennaio 2013, il calcolo contributivo si estende, con il sistema pro-rata a tutti gli iscritti. La pensione sarà pertanto composta da due quote, una retributiva fino al 2012 e un’altra contributiva dal 2013 in poi. Nel primo caso, la media retributiva è calcolata sui migliori 22 anni degli ultimi 27.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, .
E’ comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.
Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età.
Totalizzazione
I trattamenti erogati a seguito dell’esercizio della facoltà della totalizzazione sono disciplinati, anche per quanto concerne la decorrenza, dal decreto
legislativo n. 42 del 2006 Per avere diritto alla pensione in regime di totalizzazione è necessario avere 65 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione complessiva (INPS e Inarcassa), ma è necessario attendere 21 mesi per l’apertura della finestra di uscita. In alternativa si potrà ottenere la pensione con 40 anni di contributi complessivi ed un tempo di attesa sempre di 21 mesi. In questo secondo caso, trattandosi di pensione anticipata, è richiesta la cancellazione dall’Albo.
Pensione di anzianità
A decorrere dal 1° gennaio 2013, la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.
La pensione di anzianità continua ad essere garantita a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione, entro il 31 dicembre 2012 raggiungano la seguente quota:
– a partire dal 1° gennaio 2011, una quota pari a 97 (novantasette) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio 2013, e la cancellazione dall’Albo professionale e deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent’anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque
anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio 2013 o dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall’Albo professionale deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza.
Pensione di vecchiaia unificata
Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.
Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a aggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni.
Al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l’adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.
La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:
1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all’art. 17;
2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall’art. 26.
Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all’art. 26 del presente Regolamento.
Pensione di vecchiaia anticipata
E’ facoltà dell’iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all’età pensionabile ordinaria, l’erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima.

Link Incarcassa: http://www.inarcassa.it/site/home/contatti.html

 

Delegato INARCASSA: Ing. Stefano Andrea Nardi.